Lo Statuto

 

“COMITATO PERSONAGGI STORICI E FOLKLORISTICI PIEMONTESI”

 

Art.1

Il comitato personaggi storici e folkloristici Piemontesi, è apolitico, apartitico senza scopo di lucro con finalità di organizzare manifestazioni storiche, folkloristiche culturali e ricreative.

 

Art.2

Il comitato è costituito da:

  1. Alfiere e Damigella/e

  2. Insieme di Città, Comuni, Frazioni e/o Borgate rappresentate da Personaggi Storici o Tradizionali

  3. Personaggi e/o Gruppi rappresentanti figure e/o vicende storiche o popolari

 

Art.3

In caso di più Gruppi a voler rappresentare la stessa città, Comune, Frazione e/o Borgata, sarà esclusivamente compito del Consiglio del Comitato, approvare tramite votazione segreta il Gruppo rappresentativo.

 

Art.4

L’assemblea è così composta:

Numero uno rappresentante per il punto “A”, Art.2,

Numero uno rappresentante per ogni Città, Comune, Frazione, Borgata, Personaggi, Gruppi, come descritto nei punti “B e C” Art.2

Sarà compito del Gruppo nominare il rappresentante e in caso di sua assenza un sostituto munito di delega.

 

Art.5

Sarà compito dell’ assemblea eleggere (tra gli elementi dell’assemblea stessa) il Direttivo del Comitato (sette Consiglieri più due Revisori dei Conti), tramite votazione segreta.

Ad elezione avvenuta saranno attribuite le seguenti cariche:

-Presidente

-Vice Presidente

-Segretario/a

-Tesoriere

-Consigliere

-Revisori dei Conti

E’a discrezione del Direttivo attribuire incarichi particolari (tra i quali Segretario/a) ed elementi del Comitato esterni ad Esso.

Nel caso che la nomina del Segretario/a avvenga come suddetto la persona nominata, non avrà diritto al voto e i Consiglieri eletti dall’assemblea saranno sempre sette, più due Revisori dei Conti.

 

Art.6

Compiti del Presidente:

Il Presidente è nominato fra i componenti dell’assemblea dura in carica tre anni e come tutti i componenti del Direttivo è rieleggibile. Ha la rappresentanza Legale del Comitato. Nelle riunioni di consiglio o nelle delibere in caso di parità di voti, il suo voto è determinante. In assenza del Segretario/a provvede alla nomina di un sostituto.

 

Art.7

In caso di necessità il Vice Presidente sostituisce il Presidente, ma non prevale il suo voto e in caso di parità si passa ad ulteriore votazione.

 

Art.8

Le assemblee sono valide in prima convocazione se presente i due terzi degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La stesa regola è valida per le riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la durata di anni Tre e le persone elette restano in carica per tutto il periodo, anche se, dovessero decadere (per qualsiasi motivo da rappresentanti del proprio Gruppo. Fanno eccezione:

-Dimissioni volontarie. Il dimissionario può essere sostituito da un altro rappresentante del suo Comitato. In caso di impossibilità sarà sostituito dal primo degli esclusi nelle elezioni.

 

Art.10

L’assemblea del Comitato si riunisce una o più volte nel corso dell’anno per richiesta del Direttivo o di almeno un terzo dei componenti il Comitato. Le convocazioni sono effettuate tramite invio scritto, indirizzato ai Rappresentanti.

 

Art.11

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo del Consiglio stesso.

Art.12La sede del Comitato è identificata nella residenza del Presidente in carica , ciò non toglie che tale sede può per necessità essere deliberatamente trasferita in altri luoghi.

 

Art.13

Il Consiglio Direttivo coordina e divulga un calendario annuale riportante tutte le Manifestazioni programmate dalle Associazioni componenti il Comitato.

 

Art.14

Sono considerate valide, le Manifestazioni da calendario, anche quelle alla quali il Comitato viene ufficialmente invitato e tale invito viene approvato dall’assemblea.

 

Art.15

Compiti del Segretario/a:

Il Segretario/a ha cura del disbrigo della corrispondenza tiene i contatti tra i vari Comitati, compila i verbali delle riunioni, sia del Consiglio Direttivo, sia dell’assemblea.

 

Art.16

Compiti del Tesoriere:

Il Tesoriere provvede al disbrigo della contabilità, alla riscossione delle quote associative, pagamento di eventuali spese deliberate dal Direttivo.

Presenta all’assemblea (al termine di ogni anno finanziario 1° Gennaio / 31 Dicembre) il bilancio consuntivo ratificato dai Revisori dei Conti.

 

Art.17

Ogni nuova iscrizione (salvo eccezioni di qui Art.3 ) deve essere approvata dall’assemblea e preceduta da una lettera di presentazione.

 

Art.18

L’iscrizione di un Gruppo può essere revocata nei seguenti casi:

  1. Causare grave danno morale o materiale al Comitato

  2. Non presenziare ad almeno metà delle manifestazioni programmate e pubblicate sul calendario annuale

  3. Non partecipare con una rappresentanza (almeno due Personaggi) a manifestazioni alle quali il Comitato ha ricevuto l’invito, quando queste si svolgono in concomitanza con altre manifestazioni fuori dal contesto del Comitato.

  4. Art.19

  5. In caso di scioglimento, deciso all’assemblea il patrimonio esistente sarà devoluto in beneficenza.

 

Art.20

Le modifiche allo statuto e l’eventuale scioglimento del Comitato (Art.18) necessitano del voto favorevole dei due terzi dell’assemblea.

 

Art.21

Ogni Citta, Comune, Frazione, Borgata Personaggi e/o Gruppi, iscritto dovrà versare una quota associativa annuale proposta dal Direttivo ed approvata dall’assemblea (maggioranza data dai due terzi dei presenti). L’iscrizione deve essere rinnovata entro il 31Gennaio dell’anno finanziario in corso.

 

Art.22

L’iscrizione al Comitato implica l’accettazione integrale del presente Statuto.